IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

    Nel   procedimento   penale  a  carico  di  Presotto  Alessandro,
generalizzato in atti, assistito e difeso dall'avv. Federica Tosel, a
scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 settembre 2001;

                            O s s e r v a

    A  seguito  di  richiesta  di  rinvio  a  giudizio  del  pubblico
ministero in data 27 febbraio 2000 veniva fissata udienza preliminare
nei  confronti  di Rota Alessandro e Presotto Alessandro in relazione
al  reato  di cui agli artt. 110 c.p. e. 73 d.P.R. n. 309/1990 meglio
descritto nel capo di imputazione.
    L'accusa  a  carico  degli  imputati  traeva origine da un comune
materiale  probatorio  e in particolare da un'articolata attivita' di
indagine  in  ordine  ad  un  traffico di stupefacenti, avviata dalla
Procura  della  Repubblica presso il Tribunale di Lodi nei confronti,
tra gli altri, di tale Colombi Claudio nel corso della quale venivano
disposte  intercettazioni  telefoniche  e ambientali. Nel contesto di
tali  intercettazioni  emergeva  che il Colombi la sera del 30 maggio
1998  avrebbe  effettuato  un  trasporto  di stupefacente da Milano a
Portogruaro e che sarebbe uscito al casello autostradale di San Stino
di  Livenza  dove  era  stata concordata la consegna. A seguito di un
servizio  di  appostamento  presso  il  suddetto casello autostradale
veniva  tratto  in  arresto Rota Alessandro trovato in possesso di un
involucro contenente circa 100 grammi di cocaina.
    In  sede  di udienza di convalida l'imputato ammetteva di essersi
trovato coinvolto nel trasporto della cocaina; riferiva di aver fatto
un  favore  ad  un suo amico, Presotto Alessandro, il quale gli aveva
chiesto  di recarsi all'uscita dell'autostrada per attendere un amico
e accompagnarlo poi a Portogruaro.
    Nel   corso   delle   successive  indagini  venivano  assunte  le
dichiarazioni,  quali  persone  informate  sui  fatti,  di  Capitanio
Alessio  e Capesciotti Rossella i quali riferivano che qualche giorno
dopo  aver  appreso  dell'arresto del Rota avevano avuto occasione di
parlare  con  Presotto  Sandro,  il  quale aveva loro riferito che la
droga sequestrata era destinata a lui; aveva aggiunto di aver chiesto
al  Rota il favore di recarsi all'uscita autostradale di San Stino di
Livenza ove era stato concordato l'incontro con il fornitore.
    Veniva  in  seguito acquisita copia degli atti (in particolare la
trascrizione  di  numerose  conversazioni intercettate) relativi alla
posizione  del  Rota  e  del  Presotto  stralciata  dalla  piu' ampia
indagine  avviata  dalla  Procura  presso  il  Tribunale  di Lodi nei
confronti  del Colombi e di altri indagati da cui trovava conferma il
ruolo  di  corriere  svolto  da quest'ultimo in favore del Rota e del
Presotto in occasione di quella fornitura e in occasione di altre due
a  tre  consegne  precedenti.  All'udienza  del 16 maggio 2001 veniva
stralciata  la posizione del Presotto con rinvio ad altra udienza per
legittimo  impedimento  del  difensore;  veniva  invece  definita con
giudizio  abbreviato la posizione del Rota che veniva condannato alla
pena di anni quattro di reclusione e lire 30 milioni di multa.
    All'udienza  del  21  settembre  2001  il  difensore  ha eccepito
l'incompatibilita'   di   questo   giudice   a   celebrare  l'udienza
preliminare  nei  confronti  del  Presotto;  in  via  subordinata  ha
sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale per violazione
degli  artt. 3,  24  e  111  comma 2 della Costituzione, dell'art. 34
c.p.p.  nella  parte  in  cui  non  prevede  l'incompatibilita'  alla
funzione  di  giudice  dell'udienza preliminare del giudice che abbia
pronuciato  o  concorso  a  pronunciare  sentenza nei confronti di un
imputato concorrente nel medesimo fatto.
    Va   premesso   che   non  puo'  essere  accolta  l'eccezione  di
incompatibilita'  prospettata  in  via  principale  dal difensore: la
fattispecie  in  esame  non  rientra  infatti in alcuna delle ipotesi
elencate  dall'art. 34  c.p.p.;  il  carattere  tassativo dei casi di
incompatibilita'  non  consente  di  estendere  in  via  analogica le
disposizioni che la contemplano a casi diversi da quelli considerati.
    Non  appare  inoltre  configurabile  un  obbligo di astensione ai
sensi   dell'art. 36  lett.  h)  c.p.p.  in  quanto  le  "ragioni  di
convenienza" indicate dalla citata disposizione sono, per consolidato
orientamento     interpretativo,     esclusivamente     di     natura
extraprocessuale.
    Appare invece fondata la proposta questione di legittimita'.
    Va  ricordato  che  con  decisione  n. 376/1996  codesta Corte ha
dichiarato   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 34  comma  2
c.p.p.  "nella  parte in cui non prevede che non possa partecipare al
giudizio   nei   confronti  di  un  imputato  il  giudice  che  abbia
pronunciato  o  concorso  a  pronunciare  una precedente sentenza nei
confronti di altri soggetti nella quale la posizione di quello stesso
imputato  in  ordine alla sua responsabilita' sia gia' stata comunque
valutata".
    Dalla   motivazione   della  citata  sentenza  risulta  che  tale
incompatibilita'  sussiste  qualora  in conseguenza della unitarieta'
della  fattispecie di concorso la decisione adottata nei confronti di
un imputato debba influenzare quella dell'altro".
    In   tal  caso  rilevava  codesta  Corte  "la  valutazione  della
posizione del terzo dalla quale non si sia potuto prescindere ai fini
dell'accertamento  della  responsabilita'  degli imputati costituisce
sicuro ed evidente motivo di incompatibilita' nel successivo processo
a carico di tale terzo".
    L'ipotesi  concorsuale  oggi considerata risulta del tutto simile
alla fattispecie sopradescritta.
    Nel valutare infatti la posizione del Rota questo giudice ha gia'
effettuato,  sia  pure incidentalmente, una valutazione del materiale
processuale  a  carico  del Presotto e alcuni passaggi della sentenza
nei  confronti del Rota fanno riferimento alle condotte contestate al
coimputato.
    Appare  pertanto  reale  e concreto il rischio che questo giudice
nel  valutare  la  posizione  del Presotto nell'ambito della presente
udienza possa essere, o apparire condizionato dalla cosiddetta "forza
della  prevenzione"  e  cioe'  dalla tendenza a confermare precedenti
valutazioni gia' espresse nel valutare la posizione del Rota.
    E'  noto ed e' acquisito alla giurisprudenza di codesta Corte che
l'istituto  dell'incompatibilita'  e'  finalizzato  a salvaguardare i
valori  della  terzieta'  e  della  imparzialita' della giurisdizione
rispetto  al  pericolo  che  la  decisione da assumere possa essere o
apparire  condizionata  dalla  propensione a confermare una decisione
gia'  presa  o  un  atteggiamento  gia'  assunto  in  conseguenza  di
valutazioni  che  il  giudice  abbia  gia'  svolto sulla medesima res
iudicanda.
    In  numerose decisioni di codesta Corte e' stata peraltro esclusa
qualsiasi   questione   di   incompatibilita'   rispetto  al  giudice
dell'udienza  preliminare  in base all'argomento per cui tale giudice
e'  chiamato  a  svolgere  una  mera  delibazione  sulla legittimita'
dell'esercizio dell'azione penale da parte del p.m.
    Va  pero'  tenuto  conto  che il ruolo e la funzione dell'udienza
preliminare  hanno  subito  una  profonda  trasformazione  a  seguito
dell'entrata  in  vigore  della  legge  n. 479/1999  che  ha ampliato
notevolmente  il quadro valutativo offerto alla decisione del giudice
(arricchito  anche  dagli  atti di indagine difensiva svolta ai sensi
della  legge n. 397/2000) e ne ha esteso i relativi poteri istruttori
e decisori.
    Va  ricordato  l'incrementato  potere di disporre anche d'ufficio
l'integrazione  probatoria  ai  sensi  degli artt. 421 e 422 c.p.p. e
l'estensione   della   gamma   delle   decisioni   che   in  sede  di
determinazione conclusiva il giudice e' chiamato ad adottare le quali
implicano  un  apprezzamento  del  merito dell'accusa ormai privo dei
requisiti  della  sommarieta'  e  della  delibazione  tendenzialmente
circoscritta   allo   stato   degli  atti  che  aveva  in  precedenza
caratterizzato l'udienza preliminare. La decisione ex art. 425 c.p.p.
puo'  essere  ora adottata anche qualora gli elementi acquisiti siano
"insufficienti,  contradditori  o  comunque  non  idonei  a sostenere
l'accusa   in   giudizio".   Inoltre  e'  attribuita  al  giudice  la
possibilita',  ai  fini  della  pronuncia di non luogo a procedere di
riconoscere  la sussistenza delle circostanze attenuanti e di operare
il giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art. 69 c.p.
    Ne  consegue  che  le  valutazioni  spettanti ora al giudice e le
correttive  decisioni  in  sede conclusiva comportano un apprezamento
sul  merito  dell'accusa  non  diverso  da  quello  espresso in altri
momenti processuali ritenuti suscettibili di incidere sulla terzieta'
e  imparzialita'  del  giudice  chiamato  in  seguito  a  valutare la
medesima res iudicanda.
    Che  l'udienza  preliminare  abbia  ora assunto un ruolo centrale
nell'ambito  del  procedimento  emerge  anche dalla trasposizione nel
contesto  di tale udienza di istituti originariamente previsti per il
dibattimento  quali  l'istituto  della  contumacia  e  l'istituto del
rinvio per legittimo impedimento del difensore.
    Alla  luce  di tali recenti modifiche legislative non sembra piu'
condivisibile   l'orientamento   secondo  cui  non  sono  ravvisabili
eventuali  cause  di incompatibilita' in capo al giudice dell'udienza
preliminare  in  quanto chiamato a svolgere un mera delibazione sulla
legittimita' dell'azione penale esercitata dal p.m.
    Delle  profonde  modifiche  introdotte  dalla  legge  n. 479/1999
risulta  aver  preso  atto  codesta  Corte  con  la recente decisione
n. 224/2001  in  data  4  -  6  luglio  2001  con  cui  ha dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 34  comma  1 c.p.p. nella
parte  in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudice
dell'udienza preliminare del giudice che abbia pronunciato o concorso
a  pronunciare  sentenza  poi  annullata  nei  confronti del medesimo
imputato e per lo stesso fatto.
    Da  quanto  precede  deve  ritenersi  che  l'attuale formulazione
dell'art.  34  c.p.p. e' in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione  nella  parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla
funzione  di  giudice  dell'udienza preliminare del giudice che abbia
pronunciato  sentenza  nei  confronti  di un imputato concorrente nel
medesimo fatto.
    Contrasta  in  particolare  con  l'art. 3  della  Costituzione in
quanto determina una irragionevole disparita' di trattamento rispetto
a situazioni del tutto analoghe in relazione alle quali codesta Corte
ha riconosciuto una causa di incompatibilita'.
    Risulta  violato  inoltre  l'art. 24 della Costituzione in quanto
appare evidente il pregiudizio che puo' derivare alla posizione della
difesa  essendo  ragionevolmente  prevedibile  che la valutazione del
materiale probatorio operata ai fini della sentenza a carico del Rota
non  possa  subire  sostanziali modificazioni nell'odierno giudizio a
carico   del   Presotto;   e'   altresi'   prevedibile   che  possano
difficilmente    trovare    accoglimento   eventuali   richieste   di
integrazione  probatoria  a  fronte di un giudizio di completezza del
materiale  processuale  gia'  implicitamente  svolto nella precedente
decisione.
    Contrasta  infine con l'art. 111 secondo comma della Costituzione
in   quanto   risultano   violati   i   principi  della  terzieta'  e
dell'imparzialita' del giudice.
    La  questione  appare  infine  rilevante in quanto l'applicazione
della  citata  norma  dell'art. 34  c.p.p.  e'  certamente  idonea ad
incidere   sul   regolare   e   imparziale  svolgimento  dell'udienza
preliminare