IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Nel procedimento penale a carico di Presotto Alessandro, generalizzato in atti, assistito e difeso dall'avv. Federica Tosel, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 settembre 2001; O s s e r v a A seguito di richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero in data 27 febbraio 2000 veniva fissata udienza preliminare nei confronti di Rota Alessandro e Presotto Alessandro in relazione al reato di cui agli artt. 110 c.p. e. 73 d.P.R. n. 309/1990 meglio descritto nel capo di imputazione. L'accusa a carico degli imputati traeva origine da un comune materiale probatorio e in particolare da un'articolata attivita' di indagine in ordine ad un traffico di stupefacenti, avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi nei confronti, tra gli altri, di tale Colombi Claudio nel corso della quale venivano disposte intercettazioni telefoniche e ambientali. Nel contesto di tali intercettazioni emergeva che il Colombi la sera del 30 maggio 1998 avrebbe effettuato un trasporto di stupefacente da Milano a Portogruaro e che sarebbe uscito al casello autostradale di San Stino di Livenza dove era stata concordata la consegna. A seguito di un servizio di appostamento presso il suddetto casello autostradale veniva tratto in arresto Rota Alessandro trovato in possesso di un involucro contenente circa 100 grammi di cocaina. In sede di udienza di convalida l'imputato ammetteva di essersi trovato coinvolto nel trasporto della cocaina; riferiva di aver fatto un favore ad un suo amico, Presotto Alessandro, il quale gli aveva chiesto di recarsi all'uscita dell'autostrada per attendere un amico e accompagnarlo poi a Portogruaro. Nel corso delle successive indagini venivano assunte le dichiarazioni, quali persone informate sui fatti, di Capitanio Alessio e Capesciotti Rossella i quali riferivano che qualche giorno dopo aver appreso dell'arresto del Rota avevano avuto occasione di parlare con Presotto Sandro, il quale aveva loro riferito che la droga sequestrata era destinata a lui; aveva aggiunto di aver chiesto al Rota il favore di recarsi all'uscita autostradale di San Stino di Livenza ove era stato concordato l'incontro con il fornitore. Veniva in seguito acquisita copia degli atti (in particolare la trascrizione di numerose conversazioni intercettate) relativi alla posizione del Rota e del Presotto stralciata dalla piu' ampia indagine avviata dalla Procura presso il Tribunale di Lodi nei confronti del Colombi e di altri indagati da cui trovava conferma il ruolo di corriere svolto da quest'ultimo in favore del Rota e del Presotto in occasione di quella fornitura e in occasione di altre due a tre consegne precedenti. All'udienza del 16 maggio 2001 veniva stralciata la posizione del Presotto con rinvio ad altra udienza per legittimo impedimento del difensore; veniva invece definita con giudizio abbreviato la posizione del Rota che veniva condannato alla pena di anni quattro di reclusione e lire 30 milioni di multa. All'udienza del 21 settembre 2001 il difensore ha eccepito l'incompatibilita' di questo giudice a celebrare l'udienza preliminare nei confronti del Presotto; in via subordinata ha sollevato questione di legittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 comma 2 della Costituzione, dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che abbia pronuciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di un imputato concorrente nel medesimo fatto. Va premesso che non puo' essere accolta l'eccezione di incompatibilita' prospettata in via principale dal difensore: la fattispecie in esame non rientra infatti in alcuna delle ipotesi elencate dall'art. 34 c.p.p.; il carattere tassativo dei casi di incompatibilita' non consente di estendere in via analogica le disposizioni che la contemplano a casi diversi da quelli considerati. Non appare inoltre configurabile un obbligo di astensione ai sensi dell'art. 36 lett. h) c.p.p. in quanto le "ragioni di convenienza" indicate dalla citata disposizione sono, per consolidato orientamento interpretativo, esclusivamente di natura extraprocessuale. Appare invece fondata la proposta questione di legittimita'. Va ricordato che con decisione n. 376/1996 codesta Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34 comma 2 c.p.p. "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' sia gia' stata comunque valutata". Dalla motivazione della citata sentenza risulta che tale incompatibilita' sussiste qualora in conseguenza della unitarieta' della fattispecie di concorso la decisione adottata nei confronti di un imputato debba influenzare quella dell'altro". In tal caso rilevava codesta Corte "la valutazione della posizione del terzo dalla quale non si sia potuto prescindere ai fini dell'accertamento della responsabilita' degli imputati costituisce sicuro ed evidente motivo di incompatibilita' nel successivo processo a carico di tale terzo". L'ipotesi concorsuale oggi considerata risulta del tutto simile alla fattispecie sopradescritta. Nel valutare infatti la posizione del Rota questo giudice ha gia' effettuato, sia pure incidentalmente, una valutazione del materiale processuale a carico del Presotto e alcuni passaggi della sentenza nei confronti del Rota fanno riferimento alle condotte contestate al coimputato. Appare pertanto reale e concreto il rischio che questo giudice nel valutare la posizione del Presotto nell'ambito della presente udienza possa essere, o apparire condizionato dalla cosiddetta "forza della prevenzione" e cioe' dalla tendenza a confermare precedenti valutazioni gia' espresse nel valutare la posizione del Rota. E' noto ed e' acquisito alla giurisprudenza di codesta Corte che l'istituto dell'incompatibilita' e' finalizzato a salvaguardare i valori della terzieta' e della imparzialita' della giurisdizione rispetto al pericolo che la decisione da assumere possa essere o apparire condizionata dalla propensione a confermare una decisione gia' presa o un atteggiamento gia' assunto in conseguenza di valutazioni che il giudice abbia gia' svolto sulla medesima res iudicanda. In numerose decisioni di codesta Corte e' stata peraltro esclusa qualsiasi questione di incompatibilita' rispetto al giudice dell'udienza preliminare in base all'argomento per cui tale giudice e' chiamato a svolgere una mera delibazione sulla legittimita' dell'esercizio dell'azione penale da parte del p.m. Va pero' tenuto conto che il ruolo e la funzione dell'udienza preliminare hanno subito una profonda trasformazione a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 479/1999 che ha ampliato notevolmente il quadro valutativo offerto alla decisione del giudice (arricchito anche dagli atti di indagine difensiva svolta ai sensi della legge n. 397/2000) e ne ha esteso i relativi poteri istruttori e decisori. Va ricordato l'incrementato potere di disporre anche d'ufficio l'integrazione probatoria ai sensi degli artt. 421 e 422 c.p.p. e l'estensione della gamma delle decisioni che in sede di determinazione conclusiva il giudice e' chiamato ad adottare le quali implicano un apprezzamento del merito dell'accusa ormai privo dei requisiti della sommarieta' e della delibazione tendenzialmente circoscritta allo stato degli atti che aveva in precedenza caratterizzato l'udienza preliminare. La decisione ex art. 425 c.p.p. puo' essere ora adottata anche qualora gli elementi acquisiti siano "insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio". Inoltre e' attribuita al giudice la possibilita', ai fini della pronuncia di non luogo a procedere di riconoscere la sussistenza delle circostanze attenuanti e di operare il giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art. 69 c.p. Ne consegue che le valutazioni spettanti ora al giudice e le correttive decisioni in sede conclusiva comportano un apprezamento sul merito dell'accusa non diverso da quello espresso in altri momenti processuali ritenuti suscettibili di incidere sulla terzieta' e imparzialita' del giudice chiamato in seguito a valutare la medesima res iudicanda. Che l'udienza preliminare abbia ora assunto un ruolo centrale nell'ambito del procedimento emerge anche dalla trasposizione nel contesto di tale udienza di istituti originariamente previsti per il dibattimento quali l'istituto della contumacia e l'istituto del rinvio per legittimo impedimento del difensore. Alla luce di tali recenti modifiche legislative non sembra piu' condivisibile l'orientamento secondo cui non sono ravvisabili eventuali cause di incompatibilita' in capo al giudice dell'udienza preliminare in quanto chiamato a svolgere un mera delibazione sulla legittimita' dell'azione penale esercitata dal p.m. Delle profonde modifiche introdotte dalla legge n. 479/1999 risulta aver preso atto codesta Corte con la recente decisione n. 224/2001 in data 4 - 6 luglio 2001 con cui ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34 comma 1 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza poi annullata nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto. Da quanto precede deve ritenersi che l'attuale formulazione dell'art. 34 c.p.p. e' in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che abbia pronunciato sentenza nei confronti di un imputato concorrente nel medesimo fatto. Contrasta in particolare con l'art. 3 della Costituzione in quanto determina una irragionevole disparita' di trattamento rispetto a situazioni del tutto analoghe in relazione alle quali codesta Corte ha riconosciuto una causa di incompatibilita'. Risulta violato inoltre l'art. 24 della Costituzione in quanto appare evidente il pregiudizio che puo' derivare alla posizione della difesa essendo ragionevolmente prevedibile che la valutazione del materiale probatorio operata ai fini della sentenza a carico del Rota non possa subire sostanziali modificazioni nell'odierno giudizio a carico del Presotto; e' altresi' prevedibile che possano difficilmente trovare accoglimento eventuali richieste di integrazione probatoria a fronte di un giudizio di completezza del materiale processuale gia' implicitamente svolto nella precedente decisione. Contrasta infine con l'art. 111 secondo comma della Costituzione in quanto risultano violati i principi della terzieta' e dell'imparzialita' del giudice. La questione appare infine rilevante in quanto l'applicazione della citata norma dell'art. 34 c.p.p. e' certamente idonea ad incidere sul regolare e imparziale svolgimento dell'udienza preliminare